Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza
Il Decreto-legge del 28 novembre 2008 “recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale” attribuisce bonus straordinari, per il solo anno 2009, per cui concorrono redditi da lavoro dipendente, pensioni e molti dei redditi che il Testo unico in materia (Dpr 917/1986) assimila a quelli da lavoro dipendente nell’anno 2008. Si tratta di misure che possono interessare anche le famiglie nel cui nucleo è presente un malato di Sla.
In particolare l’ articolo 1 comma 3 lettera g stabilisce che il bonus è pari “a euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i qualiricorrano le condizioni previste dall’art. 12, comma 1, del citato testo unico, qualora ilreddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila”.
L’Art. 3, comma 9 stabilisce inoltre che “a decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche,nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell’utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un’apposita istanza secondo le modalità stabilite per l’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica”.
Chi ha diritto al bonus: titolari di reddito da lavoro dipendente, di pensioni e di molti dei redditi che il Testo unico in materia (Dpr 917/1986) assimila a quelli da lavoro dipendente. Se si ha un reddito fondiario non deve superare i 2.500 euro.
Come si calcolano i componenti della famiglia. Il reddito è relativo al nucleo e in famiglia devono essere contati il richiedente, il coniuge se non legalmente separato , i figli o gli altri famigliari a carico.
Domanda entro il 31 gennaio 2009. Va inoltrata al sostituto d’imposta (datore di lavoro privato o pubblico del richiedente o l’ente previdenziale che gli versa la pensione) va allegata una certificazione con i dati relativi al reddito e a componenti il nucleo famigliare. La richiesta può essere presentata anche tramite dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e centri di assistenza fiscale. Si deve fare riferimento alla situazione del nucleo e del reddito così come è nell’anno di imposta.
Soldi da febbraio ad aprile 2009. Il contributo verrà erogato una tantum (una sola volta) a partire da febbraio direttamente in busta paga o sull’assegno della pensione a seconda dell’ordine delle domande. Secondo quanto indicato dal decreto, il tempo limite di erogazione non dovrebbe comunque superare il mese di aprile 2009.
Per ulteriori informazioni consultare il decreto legge:
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=20301
e la relativa relazione tecnica
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=20308