Elezioni, primo si al voto domiciliare per i gravissimi. Ora la corsa al Senato
Si all’unanimità alla proposta che ammette al voto domiciliare chi è colpito da infermità che non consentono l’allontanamento dalla propria abitazione. Il testo ora a Palazzo Madama per l’entrata in vigore prima delle europee del 6-7 giugno.
ROMA – Si alla possibilità di votare dalla propria abitazione per i disabili gravi e gravissimi. La Camera dei deputati ha approvato nella serata di ieri, in prima lettura, la proposta di legge che permette l’ammissione al voto domiciliare per quegli elettori affetti da infermità tali da renderne impossibile l’allontanamento dalla abitazione. Il testo, proposto poco meno di un anno fa, con prima firmataria Rita Bernardini (Pd, radicali), è stato approvato all’unanimità: dei 387 deputati presenti in aula, tutti hanno dato parere favorevole. Il testo viene trasmesso ora al Senato nel tentativo di una approvazione lampo, di modo che la possibilità di voto sia garantita già a partire dalle prossime elezioni europee del 6-7 giugno. Le procedure elettorali infatti, mancando meno di 45 giorni al voto, sono state già avviate: al riguardo il governo, per bocca del sottosegretario all’Interno Davico Michelino, ha assicurato in Aula che se la legge sarà approvata “si cercherà di fare fronte alle difficoltà organizzative che ci potranno essere”.
Il provvedimento estende alle persone con gravi e gravissime disabilità le disposizioni già in vigore per le persone disabili che si trovano in condizioni di “dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali”: vi sono compresi dunque non solo coloro per i quali la vita stessa dipende da una apparecchiatura elettromedicale, ma anche quelle che – pur non essendo in pericolo di vita – vivono con una disabilità tale da rendere difficile l’operazione di recarsi al seggio elettorale. Era stato un decreto legge voluto dall’allora ministro dell’interno Giuseppe Pisanu a consentire il voto domiciliare in occasione delle elezioni politiche del 2006, provvedimento poi convertito in legge (n° 22/2006) dal Parlamento. Esprimendo il proprio giudizio positivo per quella iniziativa, le associazioni delle persone disabili avevano sottolineato che esso rappresentava solo un “punto di partenza”, da estendere agli altri disabili gravissimi; nelle ultime settimane molto forte è stato il pressing dei radicali e dell’associazione Luca Coscioni, che più volte in passato si sono spesi per l’ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.
Nel dettaglio, il testo approvato stabilisce che “gli elettori che si trovano in una situazione di minorazione prevista dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora per qualsiasi motivo, sono ammessi al voto nella predetta dimora”. Per avere tale possibilità il cittadino dovrà inviare tra il quarantacinquesimo e il trentesimo giorno antecedente la data della votazione, una richiesta scritta all’ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Nella richiesta, in carta libera, deve essere attestato “il motivo per il quale si chiede di esprimere il voto presso la propria dimora e la comunicazione dell’indirizzo completo presso il quale si intende essere ammessi al voto”. Alla richiesta dovranno essere allegate anche una copia della tessera elettorale, una copia del certificato rilasciato dalla commissione medica (di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) dal quale risulti l’esistenza della minorazione e un certificato del medico di base in cui si dichiara la persistenza della situazione di gravità e che l’elettore è impossibilitato ad allontanarsi autonomamente dalla propria dimora (con indicazione della motivazione).
Nel caso particolare in cui l’elettore abita in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, la domanda va inviata comunque al sindaco del comune d’iscrizione, che poi provvederà a comunicare il nominativo del richiedente al sindaco del comune in cui si trova l’elettore e nel quale avverrà la raccolta del voto a domicilio. Il sindaco, una volta ricevuta comunicazione della presenza del cittadino nel suo territorio, provvederà a comunicare la richiesta al presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ubicata la dimora dell’elettore. Il presidente della sezione elettorale ne prenderà nota all’atto della costituzione del seggio. (Stefano Caredda)
Fonte: www.superabile.it (30 aprile 2009)