Biotestamento. Il testo base resta quello del Senato
Lo ha deciso la commissione Affari sociali della Camera, con 24 voti favorevoli e 18 contrari. Il testo, che si compone di 9 articoli, non fa alcun riferimento all’accanimento terapeutico, mentre conferma il divieto assoluto di sospendere i trattamenti di nutrizione e idratazione. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, non più vincolanti, avranno validità di 3 anni.
ROMA – La commissione Affari sociali della Camera ha deciso: il testo base per il testamento biologico resta quello del Senato, il cosiddetto ddl Calabrò. La votazione di ieri ha infatti visto 24 voti favorevoli e 18 contrari. L’Udc ha votato con il Pdl a favore del testo Calabrò. Anche la deputata del Pd Paola Binetti, a sorpresa, ha votato no in commissione Affari Sociali al disegno di legge Calabrò come testo base alla Camera per il biotestamento. La democratica aveva sempre sostenuto la legge uscita da palazzo Madama, ma, al voto finale in commissione, non l’ha appoggiata per “questioni di metodo”.
“Avevo già detto – ha spiegato Binetti, che con il suo gesto ha suscitato lo stupore della maggioranza e del relatore Domenico Di Virgilio- che condividevo l’impianto generale del ddl Calabrò, ma sarebbe stato più corretto da parte della maggioranza dire che alla Camera si ripartiva direttamente da quel testo. Invece ci hanno lasciati sospesi per diverse settimane per poi arrivare a questa conclusione che era quella largamente prevista”.
Il testo, che si compone di 9 articoli, non fa alcun riferimento all’accanimento terapeutico, mentre conferma il divieto assoluto di sospendere i trattamenti di nutrizione e idratazione. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, non più vincolanti, avranno validità di 3 anni.
Questi i nodi centrali:
Tutela della vita e della salute. La vita umana è un “diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere”. È quanto prevede il primo articolo del ddl sul testamento biologico, nel cui testo si tutela “la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza”. Vietata ogni forma di eutanasia e di assistenza al suicidio, l’attività medica viene infatti riconosciuta come esclusivamente “finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all’alleviamento della sofferenza”. L’articolo richiama l’attenzione sul principio per cui la salute deve essere tutelata come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. L’articolo inoltre garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti “straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati” alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura. Scompare dal testo ogni riferimento all’accanimento terapeutico.
Consenso informato. È il secondo articolo a trattarlo.Ogni trattamento sanitario, spiega il ddl, è attivato “previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole”. Consenso al trattamento che può essere sempre revocato, anche parzialmente. Un emendamento a prima firma Rutelli, inoltre, introduce nell’articolo il diritto di parola ai minorenni nell’espressione del consenso.
Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat). È l’articolo 3 ad affrontare il tema della nutrizione e idratazione artificiale. Con il Dat, il dichiarante esprime “il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere”, ma l’alimentazione e l’idratazione vengono definite “forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita”, e soprattutto che “non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento”. Con il quarto articolo, le Dat vengono ritenute non obbligatorie e non vincolanti. La loro durata di validità è di 3 anni, non più di 5, come invece era stato deciso dalla Commissione Sanità. L’articolo 6, inoltre, prevede la possibilità della nomina di un fiduciario come “l’unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico” nell’interesse del paziente, “operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate”.
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Trovata la soluzione sul richiamo nell’articolo 3 del ddl sul testamento biologico alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Dopo una riformulazione del relatore, Raffaele Calabrò, al comma 6 dell’articolo 3, è stato approvato un emendamento che prevede “il rispetto” della convenzione siglata a New York il 13 dicembre del 2006. Nel testo originario si prevedeva che le norme su alimentazione e idratazione fossero “in armonia” con il trattato. La modifica è stata decisa dopo le proteste del Pd che non riteneva l’espressione “in armonia” giuridicamente corretta.
Ruolo del medico. L’articolo 7 prevede che le volontà espresse nelle Dat “sono prese in considerazione dal medico curante”. Il medico, infatti, “non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente” e “in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica”. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici. Nonostante tutto, il parere espresso dal collegio “non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico”. L’articolo 8, definisce poi le risoluzioni di contrasti sul consenso al trattamento sanitario in assenza del fiduciario, “la decisione è autorizzata dal giudice tutelare”. L’autorizzazione giudiziaria, spiega il ddl, è necessaria “in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario”.
Registro dei Dat e ruolo delle Regioni. Il ddl, inoltre prevede l’istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento e un archivio unico nazionale informatico. Titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Lo stesso ministero si impegna, come spiega l’articolo 5, ad adottare linee guida per le Regioni affinché assicurino assistenza domiciliare per i malati in stato vegetativo permanente attenendosi alle linee guida indicate dal ministero della Salute. (ga)
(29 ottobre 2009)
Fonte: www.superabile.it
1 Novembre 2009 alle 13:47
Ciao Cesare, ciao Stefania,
Troppo prevedibile!
Il testo base resta quello del Senato.
La testa dei parlamentari resta quella di base, una base molto bassa, pensare che in qualche modo possa evolvere e passare dagli scantinati almeno al piano terra, sembra una cosa miracolosa!
Spero solo che dal mondo virtuale che chi ci governa si è costruito, possa uscire qualche parlamentare che sia prima di tutto un essere umano, che conservi ricordi e bisogni delle persone semplici, che sia in qualche modo a contatto con la realtà che le persone più fragili si trovano a vivere.
Sul testamento biologico ho già scritto tanto ed è superfluo aggiungere altro, mi piace però ricordare una frase di Cesare che è più importante di qualsiasi pensiero e che dovrebbe fare perlomeno riflettere:
Ma chi sono costoro pronti a difendere così strenuamente una posizione che NON conoscono?
Perché il punto è proprio questo: CONOSCERE. Nessuno, davvero nessun altro oltre che noi, abitati da un terribile mostro che è la SLA, può dire di CONOSCERE. Noi soli sappiamo cosa vuol dire. E noi soli possiamo urlare, non con la voce, ma con gli occhi, ciò che vogliamo.
Un abbraccio.